(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 49 del 25 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visti gli artt. 2, 3, e 4, della Costituzione; 
    Visti l'art. 3, comma 2, e art. 4, commi c) e d), dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 2  dicembre  2005,  n.  64  (Tutela  del
diritto alla salute dei detenuti e  degli  internati  negli  istituti
penitenziari ubicati in Toscana); 
    Considerato quanto segue: 
      1. E' condivisa l'importanza di garantire nei  confronti  delle
persone sottoposte a misure  restrittive  della  liberta'  personale,
vale a dire dei soggetti presenti negli istituti penitenziari,  negli
istituti penali per minori, negli ospedali  psichiatrici  giudiziari,
dei soggetti ospitati nei centri  di  identificazione  ed  espulsione
(CIE), dei soggetti presenti  nelle  strutture  sanitarie  in  quanto
sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio,  l'erogazione  delle
prestazioni inerenti il diritto alla salute, il  miglioramento  della
qualita' della vita, l'istruzione e la formazione professionale e  di
ogni altra prestazione finalizzata al recupero,  alla  reintegrazione
sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro; 
      2. E' emersa la necessita' di istituire,  presso  il  Consiglio
regionale, la figura del Garante delle persone  sottoposte  a  misure
restrittive della liberta' personale, quale organo autonomo, al  fine
di verificare che a tali persone siano erogate le prestazioni di  cui
al punto 1, contribuendo ad assicurare la finalita' rieducativa della
pena ed il reinserimento sociale dei condannati, cosi' come, piu'  in
generale, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonche'
la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti  all'interno
delle strutture restrittive della liberta' personale; 
      3. Ritenuta l'esigenza di assicurare al Garante  delle  persone
sottoposte a misure restrittive della liberta' personale un  adeguato
trattamento economico, nonche' la dotazione di  personale,  locali  e
mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni; 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e piu' efficace
azione, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e  4  della
Costituzione e dall'art. 3,  comma  2,  dello  Statuto,  nonche'  per
promuovere la  conoscenza  e  il  rispetto  di  tutte  le  norme  che
riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro liberta'
personale, istituisce, presso  il  Consiglio  regionale,  il  Garante
delle  persone  sottoposte  a  misure  restrittive   della   liberta'
personale, di seguito denominato «garante». 
    2. Il garante svolge la sua  attivita'  a  favore  delle  persone
sottoposte a misure restrittive delle  liberta'  personali  come,  in
particolare, i soggetti presenti negli istituti  penitenziari,  negli
istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i
soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione  (CIE),
i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti  a
trattamento sanitario obbligatorio.